Studio Verona

 Assistenza logisitica  internazionale  consulenza per commercialisti, notai e avvocati italiani

 

Costituzione  di società  nella U.K.  U.S.A Romania

 Fusioni transfrontaliere e internazionali

Apertura di succursali e filiali

 
 

            


             La nostra società fornisce principalmente assistenza logistica e organizzativa ad avvocati, commercialisti e notai italiani, ma anche ai manager di aziende italiane che hanno esperienza internazionale, in merito alla  costituzione di società all’ estero ( non offshore) regolarmente registrate sia presso la Camera di Commercio sia presso il Dipartimento Fiscale Estero – cioè in possesso di certificato di residenza fiscale Nr. 6166 richiesto dalla Agenzia delle Entrate Italiana (e eventuale codice fiscale italiano).

Forniamo tutto il supporto relativo alla legislazione estera e ai trattati internazionali in vigore tra Italia Romania USA Regno Unito 

Siamo specializzati nella costituzione di società estere finalizzate alle fusioni trans-frontaliere intra UE e quelle extra UE (comunemente chiamate internazionali).

Fusioni transfrontaliere e internazionali

 



Qui di seguito la normativa applicabile in materia di FUSIONI:

1) La Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali pubblicata sulla [Gazzetta ufficiale L 310/1 del 25.11.2005].
2) E’ stata recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108 
3) LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO ( D.lgs. n 5-6 del 17 gennaio 2003 ) attrattiva della Legge del 3 ottobre 2001, n 366 ha aggiornato il Codice Civile dall’ Art. 2501 all’ Art. 2504 sexies
La direttiva si applica solo alle fusioni di società di capitali esempio SRL, SPA:
· costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro; 
· aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità; 
· se almeno due di esse sono soggette alla legislazione di Stati membri diversi. 



Attenzione: L’Art. 2. del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (Titolo Ambito di applicazione del decreto) : il decreto si applica…. alle fusioni ……. tra società di capitali che rispettano i criteri di collegamento di cui alla direttiva …………, sia a quelle ….società di capitali che non abbiano sede negli Stati membri, purché a condizione di reciprocità, risultando così ampliato il campo di applicazione del decreto rispetto alle previsione della direttiva. 
Gli Stati Uniti d’America prevedono espressamente la condizione di reciprocità,’: ad esempio il diritto corporativo dello Stato dell’ Oregon, (anno 2007 Capitolo 67), prevede espressamente che una SRL estera (denominata LTD) il cui LLC ( SRL) con sede legale nell’Oregon.



La legislazione in Oregon prevede, altresì, che la sede legale della LLC sia in USA, ma il centro dei propri affari ( stabile organizzazione), possa essere dislocato, al di fuori del territorio USA (noi usiamo utilizzare la Romania U.E. presso il ns ufficio di Bucarest) con la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse in USA in base al principio della “trasparenza fiscale”
Il socio della LLC paga le tasse nel paese, dove il socio stesso è fiscalmente residente, se la stabile organizzazione della LLC è al di fuori del territorio USA e non ha svolto attività sul territorio USA.



Effetti delle fusioni 


Le fusioni transfrontaliere comportano gli effetti seguenti:
· le società incorporate ( in questo caso quelle italiane), o le società che partecipano alla fusione, cessano di esistere; 
· l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società estera (o la società incorporante, o la nuova società); 
· i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società. 
La nostra società fornisce assistenza nei casi di fusione per incorporazione, quando una società controllante estera che detiene il 100% delle quote di una srl italiana, incorpora quest’ultima.



La nostra società e in grado di fornire :

1. persone fisiche residenti nella UE disponibili ad assumere la carica di amministratore di società Italiane o di società USA
2. persone fisiche residenti nella UE disponibili ad assumere la qualifica di socio in società USA
3. persone giuridiche residenti a Panama , Belize, Lettonia , Cipro disponibili ad assumere la qualifica di socio in società USA o società Rumene.




La nostra società è in grado di introdurre i clienti presso: 

1. banche svizzere a Lugano
2. banche lettoni a Riga 
3. banche cipriote a Nicosia

per tutte le persone giuridiche estere che debbano aprire conti in Europa

Siamo specializzati nel costituire società in Delaware (USA), Belize, Panama dove il nominativo del socio non viene pubblicato in alcuna misura camerale.

Infine, offriamo la possibilità di collaborare con notaio, a Verona, specializzato in Trust su quote. 


 I nostri uffici in Italia

VERONA

+39 045 485 97 00

iskype: studioverona

 

 

 
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 BOLOGNA

+39 051 051 60 11

skype:  commercialistabologna

 

 


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BUCAREST ( Romania)

+40  734 82 77 55

 

 

Speciale Scudo Fiscale 2009

Cosa usufruire della opportunità dello scudo fiscale e cosa non utilizzare, i pericoli a cui si va incontro? Lo faccio o non lo faccio?

Le nostre risposte in merito ai beni patrimoniali detenuti  dagli italiani all estero: in particolare il caso Romania

 

"  Ho bisogno di un  professionista italiano che Mi aiuti a sfruttare paesi come il Regno Unito ( Gran Bretagna) , Stati Uniti D'America  (USA Delaware Nevada Oregon Wyoming... ) ,  Lettonia ,  Romania Bulgaria o  la Lettonia  dove la tassazione e' inferiore .... cosa sono  le Convenzioni fiscali contro la doppia imposizione e come si applicano alla legislazione fiscale italiana " 

La materia in cui siamo specialisti:

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare sulla base del principio di reciprocità la sovranità tributaria di ciascuno.

Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito Ocse.

Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio.

Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni

Stiamo portando avanti un  progetto  di consulenza on line organizzato e fornito da commercialisti italiani, rumeni , statunitensi, ciprioti, ucraini, ungheresi, lettoni che hanno deciso di collaborare insieme con la creazione di un network di siti on line che forniscono informazioni fiscali tenendo conto che oramai una società opera da un paese in un altro.

Dipartimento delle Finanze

Ministero delle Finanze Accordi fiscali con Gran Bretagna

 :http://www.finanze.it/export/download/dipartimento_pol_fisc2/Regnounito08.pdf

Camera dei Deputati Convenzione Fiscale Regno Unito Italia

http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/46400001.pdf

 


IVA INTRACOMUNITARIA

 

Mappa degli Stati membri dell'Unione Europea

Agenzia delle Entrate:

 http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

Sito Unione Europea:

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

 

 

 


Siti partners www.costituzione.us   www.transfrontaliere.info